Spiega Leonardo Romagnoli, di Borgo in Comune, con un dettagliato e approfondito intervento sui social in merito al nuovo regolamento di Borgo San Lorenzo per sagre e feste, in merito al quale c'era già stato un intervento congiunto delle opposizioni (clicca qui):
La giunta di Borgo san Lorenzo ha predisposto un regolamento sulle sagre e feste che ha il solo scopo di mettere in difficoltà associazioni e società sportive che da queste iniziative traggono le risorse per lo svolgimento della propria attività.
Il regolamento contiene articoli con prescrizioni così dettagliate inapplicabili anche alla normale attività di somministrazione. E' stato detto che il regolamento risponde semplicemente a quanto stabilito dalla legge regionale 62 del 2018. Questo non è assolutamente vero!L'art 52 della legge regionale dice questo:
“1. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è temporanea quando è svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, culturale, tradizionale, politico, sindacale, sportivo o di eventi locali straordinari e di eventi e manifestazioni organizzate da enti del terzo settore, ai sensi dell’ articolo 70, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ).
2. L'attività di cui al comma 1 non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi o comprendenti due fine settimana consecutivi (40) , fatta eccezione per quella svolta in occasione di manifestazioni a carattere politico, sindacale, sportivo, religioso o organizzate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 32 del d.lgs. 117/2017, (20) dalle associazioni di promozione sociale di cui all’ articolo 35 del d.lgs. 117/2017 , dalle associazioni pro- loco di cui all' articolo 16 della l.r. 86/2016 o da soggetti che abbiano ottenuto la concessione di suolo pubblico previo esperimento di procedure di evidenza pubblica.
3. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a SCIA, ai sensi dell' articolo 19 bis della l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o aree in cui questa si svolge, non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori.
4. Fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 70, comma 2, del d. lgs. 117/2017 , l'attività di cui al comma 1 è soggetta al possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 e alla notifica di cui all’articolo 48, comma 3.
5. L'attività di cui al comma 1 non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.
6. Il comune può definire modalità ulteriori di svolgimento dell'attività di cui al comma 1.
7. Fatta eccezione per le sagre, la somministrazione di alimenti e bevande non deve costituire la ragione (41) esclusiva degli eventi di cui al comma 1.
8. Per condividere le finalità promozionali delle sagre, i comuni promuovono la collaborazione fra i soggetti organizzatori e le imprese del territorio interessato.”Come si può leggere non c'è nessuna indicazione su menù, limitazione di portate, tracciabilità, bilanci preventivi, devoluzione del 10% al comune e così via. Quello che la giunta ha inserito nel regolamento è una sua scelta precisa che non aiuta certamente gli organizzatori.
Il regolamento comunale dice che il menù deve avere un scelta ristretta di pietanze max 3 per tipologia (antipasti, primi, secondi e dolci) che scendono a una o due nelle sagre “ mentre non rientrano nel contingente i piatti elaborati con il prodotto tipico locale o la pietanza della tradizione enogastronomica locale valorizzata”.
All'art 5 sulle tipicità si dice che l'attività svolta nelle sagre dovrà promuovere le tradizioni enogastronomiche legate strettamente al territorio comunale, ai prodotti tipici locali con coinvolgimento per l'approvvigionamento degli operatori presenti nel comune o nelle aree limitrofe e nel menù devono essere indicata la provenienza delle materie prime e gli eventuali surgelati.
Chi stabilisce cosa è tipico e tradizionale? In Mugello esiste un solo prodotto IGP ed è il marrone per il resto si fa riferimento ad un albo dei prodotti tipici previsto dalla regione ma che non ha nessuna valenza dal punto di vista di prescrizioni legislative o regolamentari.
Se quest norme fossero applicate ai ristoranti e pizzerie del comune di Borgo san Lorenzo o del Mugello moltissimi sarebbero in difficoltà a rispettarle. La polenta dovrà essere fatta solo con il granturco nano di Luco e Grezzano? Dato che è l'unico inserito nelle tipicità? I ravioli di verdura e ricotta non si potranno somministrare perché non sono nell'elenco? Alla sagra del tortello si potrà somministrare uno gnocco ma non una tagliatella? La lonza che è l'unico vero piatto borghigiano non c'è nell'elenco, si potrà somministrare?
Oltre a questo l'organizzatore deve presentare un bilancio preventivo ( solo chi fa sagre o anche i partiti?) e destinare il 10% ad opere a servizio della comunità locale come se le attività promosse da società e associazioni fossero una cosa privata. E poi “gli scopi sociali e gli obiettivi a cui sono destinati parte dei fondi dovranno essere resi pubblici mediante apposite affissioni presso l'area di svolgimento dell'evento”.
Questi criteri elencati fino a qui riguardano anche attività di somministrazione svolte all'interno di strutture pubbliche?
La legge regionale era stata fatta per contenere la durata delle sagre nell'arco di dieci giorni continuativi ovvero due fine settimana, cosa che Borgo san Lorenzo faceva già. Ora si inseriscono paletti che ostacoleranno chiunque voglia fare un'iniziativa del genere e che se non rispettati prevedono l'esclusione dal calendario.Alcuni di questi criteri assomigliano a quelli previsti per ristoranti ed osterie che aderiscono a Vetrina Toscana ma che non c'entrano niente con le sagre. Infine un'ultima annotazione. Questo regolamento verrà applicato solo a Borgo san Lorenzo o in tutto il territorio dell'Unione? Se fosse solo per Borgo sarebbe davvero inaccettabile sotto ogni punto di vista. Durante lo scorso anno quanto tali iniziative non si sono svolte nel comune di Borgo, si sono viste sui social pubblicità di sagre della durata di oltre un mese svolte in strutture private in comuni vicini.
Questo regolamento, non concordato e discusso con nessuno, rischia di essere dannoso non solo per le associazioni e società sportive ma per il territorio visto il richiamo che queste manifestazioni esercitano soprattutto sugli abitanti della piana fiorentina e pratese .
Per il 2022 adottiamo i vecchi criteri e intanto pensiamo a un regolamento veramente condiviso tra società sportive , associazioni e categorie.