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Eolico e sentenza TAR - Romagnoli: i giudici hanno sposato completamente le conclusioni della Conferenza dei servizi

Una sentenza che lascia l'amaro in bocca

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Romagnoli e Verdi, di Borgo in Comune Romagnoli e Verdi, di Borgo in Comune © NN
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Pubblichiamo una nota di Leonardo Romagnoli Capo Gruppo Consiliare di Borgo in Comune riguardo la sentenza del TAR relativa al ricorso del Comune di San Godenzo, Italia Nostra e CAI sull'impianto eolico industriale di Villore e Corella. I giudici hanno approvato le conclusioni della Conferenza dei servizi e hanno considerato adeguate le modifiche al progetto, tra cui la riduzione del numero di pale e dell’area di betonaggio, e le soluzioni di ripristino ambientale. L’impatto sulle aree boscate per la realizzazione della viabilità e dei cantieri è riconosciuto, ma le indicazioni del settore regionale di riferimento prevedono misure di ripristino. Queste includono la sostituzione delle aree boscate con ‘prato pascolo’ e l’uso di cls drenante per i tratti di maggior pendenza della pista SNAM.

 

Come avevo già avuto occasione di scrivere dal Tar non mi aspettavo niente di positivo in merito ai ricorsi del comune di San Godenzo , Italia Nostra e Cai sull'impianto eolico industriale di Villore e Corella. In pratica i giudici hanno sposato completamente le conclusioni della Conferenza dei servizi ed hanno considerato le modifiche imposte con " la riduzione da 8 a 7 pale e della cabina impianto prossima agli aerogeneratori e delle opere connesse, la riduzione dell’area di betonaggio e soluzioni di ripristino ambientale e mitigazione nella realizzazione della strada di accesso al sito eolico", come esaustive dei rilievi sull'impatto ambientale e paesaggistico del progetto e per il rispetto di quanto previsto dal Piano di indirizzo territoriale e paesaggistico della Regione Toscana.

In merito a questo aspetto si riconosce l'impatto sulle aree boscate per la realizzazione della viabilità e degli stessi cantieri, ma anche qui si riporta quanto scritto negli atti con le indicazioni del settore regionale di riferimento:

“- per ciò che attiene alcuni ripristini eseguiti sostituendo alle aree boscate tutelate ex art.142, c.1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004, superfici inerbite da destinare a ‘prato pascolo’, inconsiderazione della criticità già sollevata nel contributo istruttorio sull’argomento e visto l’approfondimento proposto per il recupero dell’area di betonaggio mediante un intervento mirato alla ricostituzione dell’area boscata, se ne prescrive l’attuazione, in quanto contribuisce a ricreare in parte la funzionalità ecosistemica;

- per ciò che attiene l’intervento sulla pista SNAM, vista la criticità rilevata nel contributo istruttorio, per i tratti di maggior pendenza in cui sarà utilizzata una pavimentazione in cls armato, si prescrive l’impiego di un cls drenante, nel rispetto delle indicazioni della Prima e Seconda Invariante strutturale del PIT/PPR. Inoltre il Settore richiama la prescrizione dettata nel precedente contributo del 3/2/2021, in merito all’utilizzo di gabbionate rinverdite o terre armate rinverdite in luogo di semplici gabbionate ad elevato impatto paesaggistico” .

Ma il progetto comporta una riduzione delle aree boscate vincolate sia nel sito di impianto che nelle piste di accesso ma , scrivono gli uffici regionali, "occorre però precisare che in base alla cartografia della Seconda Invariante Strutturale, l’area del sito di impianto, in cui vengono effettuati i tagli più estesi, è caratterizzata dai morfotipi di agroecosistema frammentato in abbandono con ricolonizzazione arborea/arbustiva - all’interno di una vasta area di matrice forestale di connettività - che nell’ecosistema forestale presentano un grado minore di caratterizzazione e complessità vegetazionale, in evoluzione verso morfotipi più maturi, con funzione di ponte per la diffusione di specie animali e vegetali. (...)Emerge altresì come l’area più estesa che di fatto presenta maggior valore in termini di formazione boschiva, anche in funzione delle sue prestazioni ecosistemiche, sia proprio rappresentata dalla zona destinata ad area di betonaggio rispetto alla quale il Settore regionale competente in materia di paesaggio ha prescritto il ripristino del bosco. Pertanto, in considerazione della lettura per morfotipi, della qualità delle formazioni e per la puntualità degli interventi in progetto, sulla base delle valutazioni del Settore regionale competente in materia di paesaggio non sembra venir meno la continuità vegetazionale e quindi la multifunzionalità del bosco tra cui quella di connessione ecosistemica anche per la grande estensione di area boscata circostante, che continuerà in ogni caso a perpetuare la funzione ecologica per specie vegetali ed animali."

Al di là del linguaggio criptico scompare una buona parte della vegetazione ma con un ragionamento, questa volta sì esteso a tutta l'area dell' Alto Mugello il rispetto del quadro normativo del PIT-PPR risulta comunque garantito "dall’estensione delle aree boscate e dalla buona funzionalità ecosistemica d’insieme, in grado di accogliere trasformazioni controllate, se supportate da adeguate misure di riduzione degli impatti."

Tralascio per motivi di spazio le altre obiezioni per soffermarmi su un ultimo punto che mi sembra particolarmente significativo e che riguarda il mancato rilascio dell'autorizzazione sismica.

In questo caso i giudici considerano l'obiezione non pertinente perchè trattasi di un progetto “definitivo”. Cioè si sono iniziati i lavori senza un progetto esecutivo?

"Il competente Settore regionale Sismica, considerato che il progetto presentato risulta presentato come “definitivo”, non ancora quindi ad un livello di progettazione strutturale esecutiva, ricorda che potrà esprimersi solo sulla progettazione esecutiva, completa degli elaborati di carattere strutturale e di dettaglio delle opere da realizzare. (...)per quanto riguarda le indagini geologiche, geotecniche e sismiche in sito di supporto alla progettazione ai sensi delle NTC 2018, data l’importanza e complessità dell’intervento, esse dovranno risultare adeguatamente approfondite per gli interventi in previsione, secondo la normativa e le disposizioni vigenti in materia. Ricorda pertanto che, per quanto riguarda gli aspetti strutturali, prima della realizzazione dei lavori dovrà essere presentato il progetto esecutivo degli interventi al competente Settore Sismica della RegioneToscana."

Quindi ,scrivono i giudici del Tar fiorentino, versandosi, come detto, in questa sede in termini di progettazione definitiva e non esecutiva (v. cit. Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, Parte III, § 13.1, lett. “a”), non era necessaria l’autorizzazione sismica, come espressamente affermato nel suddetto verbale del 3 settembre 2021,che, sotto tale profilo, non risulta nemmeno specificamente contestato. Il ricorso (del comune di San Godenzo)va quindi respinto.

Sono senza parole.

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