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Italia Nostra Firenze, biomasse e permessi. Analisi della situazione mugellana

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Decadenza del permesso a costruire per la centrale a Biomasse di Petrona? Ecco le principali osservazioni di Italia Nostra Firenze, ognuna delle quali argomentata in maniera approfondita:

1.La forte perplessità sulla correttezza della procedura di revoca avviata dalla Città Metropolitana: il mancato inizio dei lavori entro 1 anno, che scadeva appunto il 28 dicembre doveva comportare la decadenza del permesso a costruire anziché concedere 30 gg. di tempo alla Ditta per presentare le proprie giustificazioni. 2. A seguito della procedura di revoca , si impone quantomeno l’immediata sospensione da parte del SUAP dell’iter autorizzativo dell’impianto di pellet: infatti l’impianto si configura come strettamente connesso con la centrale termoelettrica della quale utilizza il calore prodotto. Di seguito le osservazioni argomentate L’Associazione Italia Nostra in relazione alla notizia della procedura di revoca avviata in data 28 Dicembre dalla Città Metropolitana di Firenze della Autorizzazione Unica n. 2410 del 23.06.2014 per la costruzione e l’esercizio della centrale termoelettrica a biomasse in località Petrona, a causa di una serie di inadempienze da parte della ditta titolare dell’autorizzazione, formula le seguenti due osservazioni che potranno, ove del caso, tradursi in esposto alle competenti autorità. La prima, formulata da questa Associazione sulla scorta di una disamina della giurisprudenza in materia di decadenza del permesso a costruire per mancato inizio dei lavori (G. Ferrari La decadenza del permesso a costruire- Libro del diritto 2013 Treccani) , riguarda la forte perplessità sulla correttezza della procedura di revoca avviata dalla Città Metropolitana che, nel contestare il 28 dicembre alla Ditta una serie di inadempienze e ritardi, non ha incluso la inadempienza fondamentale, il mancato inizio dei lavori entro 1 anno, che scadeva appunto il 28 dicembre e che di per se comporta la decadenza del permesso a costruire e, richiamandosi all’art.10 bis della L.241/90, ha dato 30 gg. di tempo alla Ditta per presentare le proprie giustificazioni. La perplessità non è solo in ordine ai 30 gg. concessi, laddove l’art. 10 bis ne prevede solo 10, ma proprio in ordine all’assimilazione del caso alla tipologia “ comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza” di cui all’art.10 bis L.241/90: qui il fatto fondamentale non è una istanza che non viene accolta, è invece, ai sensi dell’art.15 co.2 del testo unico dell’edilizia ( DPR. 380/2001) la decadenza della concessione edilizia per mancata osservanza del termine di inizio che opera di diritto e che per la sua effettiva operatività al più può richiedere un provvedimento dichiarativo e con efficacia comunque da subito. Giunti al 28 Dicembre la Ditta in nessun modo poteva recuperare il ritardo nell’inizio dei lavori apponendo, come ha fatto, la cartellonistica di cantiere. La giurisprudenza ( cfr.Cons.Stato sez.II del 28.04.2010 n.4170) è infatti concorde nel riconoscere che non basta per dimostrare l’inizio dei lavori e quindi evitare la decadenza del titolo abilitativo, la presentazione nel corso dell’anno della denuncia d’inizio lavori e/o ad es. lo spianamento de terreno, un modesto sondaggio dello stesso, la recinzione del cantiere, la collocazione della baracca degli attrezzi, dell’impianto elettrico, o appunto, l’installazione della cartellonistica di cantiere. In sostanza i lavori di costruzione devono essere di spessore tale da comprovare l’effettiva volontà di realizzare il progetto e non puramente simbolici o solo preparatori a quelli necessari ai fini edificatori e soprattuto la loro consistenza deve essere commisurata all’entità e alle dimensioni dell’intervento edificatorio, onde evitare che il termine prescritto possa essere eluso con ricorso a lavori niente affatto significativi di una reale intenzione del costruttore di procedere alla realizzazione dell’opera assentita. Importante sottolineare come la ratio delle disposizioni in materia di decadenza del permesso a costruire sia quella di tutelare l’interesse pubblico ad una reale utilizzazione delle aree edificabili in tempi certi. Già la Provincia di Firenze, ora Città Metropolitana, aveva dato una interpretazione della decorrenza del permesso a costruire molto favorevole alla Ditta perché l’ha fatta coincidere con il momento del materiale ritiro dell’Autorizzazione Unica, anziché dal momento del rilascio dell’Autorizzazione stessa ( 23 giugno 2014), consentendo così alla Ditta di “ temporeggiare” per oltre sei mesi, fino al 29 dicembre 2014, semplicemente non presentandosi al ritiro nonostante i numerosi solleciti dell’Ufficio. La seconda osservazione che formuliamo è che , a seguito dell’inizio della procedura di revoca, si impone quantomeno l’immediata sospensione da parte del SUAP dell’iter autorizzativo dell’impianto di pellet. Tale impianto infatti si configura negli elaborati progettuali presentati come strettamente connesso con la centrale termoelettrica della quale utilizza il calore prodotto per l’essiccazione del cippato, alimentandola a sua volta con gli scarti della scortecciatura dei tronchi usati per la produzione del pellet. Privo del calore prodotto dalla Centrale termoelettrica, l’impianto di pellet non ha autonomia energetica disponendo solo di una caldaia ausiliaria a gas metano, né ovviamente sostenibilità economica. Simul stant, simul cadent. Per questo la scrivente Associazione ha sostenuto fin dall’inizio della Conferenza dei servizi per il pellet, nelle apposite osservazioni inviate, la natura di complesso industriale unitario dei due stabilimenti, centrale termoelettrica e impianto pellet, chiedendo che venisse valutato conseguentemente l’impatto ambientale dell’intero insediamento. Quanto accade ora riteniamo sia l’effetto perverso dello strappo procedurale operato al momento della autorizzazione della centrale termoelettrica, quando, constatato nella Conferenza dei Servizi (cfr. pg.29) che il Progetto per il Pellet era stato presentato troppo in ritardo perché potesse essere preso in considerazione e che l’accordo sul teleriscaldamento con il Comune di Scarperia era solo un abbozzo privo di alcuna validità tecnica, invece di rinviare il tutto in attesa di una più compiuta progettazione complessiva, si è deciso di autorizzare ugualmente la costruzione e l’esercizio della centrale termoelettrica, priva però della classificazione di impianto in cogenerazione, precostituendo così la possibilità della dispersione in atmosfera dei circa 4 Mw di energia termica prodotta e avallando uno spreco ed un danno ambientalmente ed economicamente inaccettabile. Trasparenza esige inoltre che la documentazione sulla seconda seduta della Conferenza dei servizi per il pellet del 10 dicembre, venga fornita ai sensi della L.241/90 ai richiedenti aventi diritto celermente, vista anche la fuga di notizie giornalistiche ad opera dell’Assessore di Scarperia e San Piero Marco Recati (cfr. La Nazione del 15 dicembre), così come che venga finalmente reso noto il verbale dell’incontro a latere della Conferenza dei Servizi svoltosi il 30 Novembre su richiesta della nostra Associazione ai sensi dell’art.9 del DPR.160/2010., verbale che, pur predisposto dall’ufficio in tempi brevi e già assentito da parte nostra, dopo un mese non è ancora pervenuto Leonardo Rombai

 

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